Affidamento dei figli dopo la separazione e alienazione parentale

10 anni ago by in Articoli

10.aprile.2016 (fonte http://www.laleggepertutti.it)

Separazione e divorzio: il giudice può accertare la PAS, sindrome di alienazione genitoriale, anche attraverso semplici presunzioni.

Anche dopo la separazione e il divorzio, il genitore presso cui i figli vivono deve fare i modo che essi mantengano rapporti sereni e costanti con l’altro genitore: lo deve fare per il bene dei minori e per la loro crescita serena ed equilibrata. In caso contrario egli perde l’affidamento condiviso. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente sentenza: la pronuncia è assai importante per alcuni risvolti che a breve spiegheremo.

L’affidamento esclusivo dei figli in caso di PAS

In caso di separazione dei coniugi, il giudice, nel determinare a quale genitore affidare i figli, deve verificare se uno dei due si sia macchiato di gravi colpe inerenti i suoi doveri verso la prole: ciò vale, soprattutto, nel caso in cui sia palese il tentativo di allontanare il figlio dall’altro genitore, demolendone la figura con denigrazioni di vario genere.

In questo modo, qualora vengano verificate responsabilità di tale tipo da parte di uno dei due ex coniugi, il tribunale deve optare per l’affidamento esclusivo anziché per quello condiviso (che, invece, è la regola generale). La Suprema Corte, nell’affermare questo importantissimo principio, tocca una diatriba da sempre molto accesa: la possibile presenza della cosiddetta “PAS”, ossia la sindrome di alienazione parentale.

Sulla possibilità di ritenere esistente tale patologia si sono spesi fiumi di parole, ma l’importanza della sentenza in commento è quella di andare oltre la teoria e attenersi solo al dato pratico: non c’è bisogno di disquisire, in astratto, sul fatto se esista o meno la Pas o se sia catalogabile tra le patologie cliniche accertabili. Basta semplicemente avere riguardo al caso concreto, ossia verificare se, davvero, vi sia il tentativo di allontanamento dei figli da uno dei due genitori, allontanamento provocato dal comportamento colpevole dell’altro (che, per esempio, abbia tentato di impedire le visite all’ex o ne abbia denigrato la figura agli occhi dei bambini). Una volta verificato ciò – al di là se la PAS sia una patologia effettiva o meno – di certo il genitore colpevole perde l’affidamento del figlio.

La PAS si dimostra anche con presunzioni

Ma c’è di più. Secondo la sentenza in commento, il giudice chiamato a decidere sull’affidamento dei figli minori, può accertare la sindrome di alienazione parentale denunciata da uno dei genitori anche tramite presunzioni. In pratica quando un genitore lamenta l’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, a causa delle subdole condotte dell’ex, il giudice non è necessariamente tenuto a fornire un giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia in questione, ma si può limitare a verificare la veridicità in fatto dei comportamenti tenuti dall’altro.

Del resto, tra i doveri dei genitori – che non vengono certamente meno neanche dopo la separazione – vi è l’obbligo di garantire la continuità delle relazioni anche con l’altro genitore. Anche dopo il divorzio o la separazione il padre e la madre hanno l’obbligo di far in modo che il figlio mantenga sereni e costanti rapporti con l’altro genitore: ciò a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

La vicenda

Dopo l’interruzione della convivenza con la ex compagna, il padre di una bambina ha visto la donna allontanarsi da casa con la figlia impedendo alla stessa di rivedere l’ex. Ai continui e categorici rifiuti della giovane di rivedere il padre, ha risposto il tribunale vietando a quest’ultimo di poterla incontrare e comunque prescrivendo alla ragazza un percorso psicoterapeutico finalizzato a farle riprendere i rapporti con il genitore. L’uomo ha fatto ricorso chiedendo che venisse accertata l’esistenza di una sindrome di alienazione genitoriale determinata dall’atteggiamento denigratorio posto in essere dalla ex compagna nei suoi confronti; nel ricorso si sosteneva che il disagio manifestato dalla figlia verso il papà era determinato da alcuni comportamenti percepiti come invasivi.

Il tribunale gli ha dato torto, ma di diverso avviso è stata la Cassazione secondo cui la madre aveva violato il principio di bigenitorialità ostacolando in maniera sistematica il rapporto tra padre e figlia.

La decisione di escludere il padre dalla vita della figlia, ha proseguito il collegio, “appare come il risultato di un’acritica adesione alle conclusioni finali del ctu, piuttosto che essere determinata da suoi non precisati comportamenti riprovevoli”.

Quando si può disporre l’affidamento condiviso

Il giudice, nel decidere l’affidamento del minore, deve verificare il modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti in precedenza garantendo il diritto alla bigenitorialità del minore. Il genitore deve essere in grado di riconoscere le esigenze affettive del figlio che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali.

Pertanto, ha concluso la Cassazione, il giudice, in presenza di una denuncia di sindrome di alienazione parentale, è tenuto ad accertare i comportamenti tenuti in concreto dalle parti utilizzando i comuni mezzi di prova incluse le presunzioni.

In pratica

In caso di separazione e affidamento della figlia alla madre nel caso in cui la ragazza mostri i sintomi di una Pas (sindrome di alienazione parentale) nei confronti del padre, il giudice di merito prima di procedere a cambiare le modalità di affidamento deve verificare una serie di prove, elementi specifici e anche le presunzioni per verificare che l’atteggiamento di rifiuto non sia stato indotto in via coattiva. Va, infatti, tutelato il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita serena.